Cass. Civ., sez. I, n. 1198 /2006. Presupposto per l'assegnazione della casa coniugale nell'ipotesi di figli maggiorenni è la incolpevole non autosufficienza degli stessi

Al fine dell'assegnazione a uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare non basta la mera constatazione della convivenza con figli maggiorenni, ma occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia finché era unita e che i figli maggiorenni conviventi versino, senza loro colpa, in condizione di non autosufficienza economica.

Commento

La S.C. individua i presupposti fondanti il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, che non si basa sul mero requisito della convivenza della prole, soprattutto quando non più minore d'età.

Aggiungi un commento