Cass. Civ., sez. I, n. 1198 /2006. Presupposto per l'assegnazione della casa coniugale nell'ipotesi di figli maggiorenni è la incolpevole non autosufficienza degli stessi
Al fine dell'assegnazione a uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare non basta la mera constatazione della convivenza con figli maggiorenni, ma occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia finché era unita e che i figli maggiorenni conviventi versino, senza loro colpa, in condizione di non autosufficienza economica.