Cass. Civ., Sez. I, 2146/2003. L'articolo 1664, comma 2, del Cc trova applicazione anche negli appalti pubblici.

Nell'ambito del contratto di appalto, la regola di cui all'articolo 1664, comma 2, del Cc (secondo cui se nel corso dell'opera si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalla parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso) trova applicazione anche negli appalti pubblici, ma è derogabile a discrezione dei contraenti. Al riguardo la volontà di derogare, o meno, alla detta disposizione non richiede l'uso di particolari espressioni formali, per cui può risultare non solo da una clausola espressa, ma anche dall'intero assetto negoziale, nel suo complesso.

Commento

Alla positiva soluzione circa l'applicabilità del II comma dell'art.1664 cod.civ. anche agli appalti pubblici si accompagna la considerazione della derogabilità del disposto. Ciò che più rileva è che la deroga, in concreto, potrebbe essere ritenuta sussistente anche semplicemente in considerazione del tenore complessivo dell'assetto contrattuale raggiunto dalle parti.

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