Cass. Civ., S. U., n. 7246/2007. Inammissibilità della prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione del prezzo.

Poichè il prezzo elemento costituisce un essenziale della vendita, e deve anch'esso risultare per iscritto e per intero quando per il contratto è prevista la forma scritta ad substantiam, non è ammissibile nella controversia fra le parti del contratto la prova testimoniale diretta a dimostrarne un'entità difforme da quanto risultante dal contratto, non rinvenendosi alcuna delle ipotesi di deroga previste dagli artt. 1417, 2722 e 2725 c.c..

Commento

Finalmente le S.U. della Cassazione intervengono nella questione relativa alla possibilità per le parti del contratto di provare per testi la simulazione relativa al prezzo, negando una siffatta possibilità in contrasto con il precedente (assai poco giustificabile) orientamento espresso, ex multis, anche recentemente, da Cass. 10009/2003.

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