Cass. Civ., sez. III, n.9486/2007. Cessione plurima del contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo e responsabilità dei cessionari nei confronti del locatore ceduto.
In caso di locazione di immobile commerciale e di successive cessioni plurime del contratto di locazione, l'ultimo cessionario è obbligato in via principale mentre gli altri cedenti intermedi, in difetto di liberazione da parte del locatore (contraente ceduto) devono essere considerati obbligati in via sussidiaria per il principio del beneficium ordinis. Una volta accertato l'inadempimento dell'ultimo cessionario conduttore, dunque, i vari cedenti intermedi rimangono tutti coobbligati in solido fra loro per il canone di locazione.