Cass. Civ, sez. I, n. 3646/2009. Rescissione del contratto per lesione: indispensabilità della simultanea presenza dei tre requisiti oggettivi e soggettivi.

L’azione generale di rescissione per lesione prevista dall’art. 1448 c.c. richiede la simultanea presenza di tre requisiti: l’eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l’esistenza di uno stato di bisogno - inteso non come assoluta indigenza, ma come una situazione di difficoltà economica che incida sulla libera determinazione a contrarre e costituisca, quindi, il motivo dell’accettazione della sproporzione tra le prestazioni da parte del contraente danneggiato - e, l’aver, infine, il contraente avvantaggiato tratto profitto dall’altrui stato di bisogno di cui era consapevole.

Commento

(di Daniele Minussi) Ordinaria è la considerazione della indispensabilità della simultanea presenza dei tre requisiti oggettivi e soggettivi ai fini della rescindibilità. Va inoltre precisato (cfr. sul punto Cass. Civ. Sez. III, 12116/03) come tra i predetti requisiti non ricorra alcun rapporto di subordinazione.

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