Cass. Civ, sez. I, n. 10121/2007. Intestazione fiduciaria di quote di società di capitali e diritto di prelazione.

La clausola di prelazione prevista dallo statuto di una società a responsabilità limitata è dettata nell'interesse dei soci che intendono garantirsi contro il rischio di mutamento della compagine sociale; peraltro, in caso di retrocessione di quote oggetto di intestazione fiduciaria non vi è, dal punto di vista sostanziale, mutamento nelle persone dei soci, operando il fiduciante nell'interesse e secondo le istruzioni del mandante; pertanto, il fiduciante, che sia titolare di proprie quote, non può invocare il diritto di prelazione, in quanto il trasferimento delle quote al mandante fa parte del "pactum fiduciae".
Nel caso di cessione di quote di società a responsabilità limitata, l'art. 2479 c.c., nel testo vigente prima della Riforma del 2003, come oggi l'art. 2470 c.c., regola la forma del trasferimento ai fini della semplice opponibilità dello stesso alla società, mentre nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione è valida ed efficace in virtú del semplice consenso manifestato dalle stesse. La clausola di prelazione è dettata nell'interesse dei soci che intendono in questo modo garantirsi contro il rischio di mutamento della compagine sociale. La limitazione ad essa relativa non ha modo di esplicare i propri effetti nel caso di intestazione fiduciaria, dal momento che non vi è, dal punto di vista sostanziale, alcun mutamento nelle persone dei soci, ogniqualvolta il fiduciante abbia a trasferire, in tale sua veste, la partecipazione sociale ad entità fiduciaria.

Commento

La S.C. si pronunzia nel senso della intrinseca non assoggettabilità del trasferimento operato nell'ambito del rapporto fiduciario alle limitazioni relative alla trasferibilità delle partecipazioni sociali di cui alla clausola di prelazione statutaria.

Aggiungi un commento