Cass, Civ. sez. II, n. 1330/2004. Responsabilità professionale del notaio verso il cliente per omessa visione del registro generale.

Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferi­mento immobiliare, fa parte dell'oggetto della prestazione professionale la pre­ventiva verifica, attraverso le visure, anche delle risultanze del registro generale, ove il registro particolare non sia aggiornato, salvo il caso che, per il numero elevato di formalità da consultare, ciò costituirebbe un'attività eccessivamente onerosa; nel qual caso, tuttavia, il notaio non può senz'altro ritenersi esentato dalla consultazione del registro generale, ma è tenuto ad avvertire il cliente che le visure effettuate non sono aggiornate, in adempimento dell'obbligo di corret­tezza che presiede all'esecuzione del contratto e che si traduce nell'obbligo di informazione del professionista nei confronti del cliente.

Commento

Ciò che conta è che il notaio abbia fatto avviso al cliente del rischio insito dell'effettuazione dell'atto: non è possibile che il professionista infatti possa ritenersi esonerato da responsabilità per il sol fatto dell'estrema difficoltà dell'indagine. Nello stesso senso cfr. Cass. Civ. 5158/2001.

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