Casi dubbi: può la liquidazione equitativa del danno da parte del Giudice essere un rimedio? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25912 del 19 novembre 2013)

La facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di valutazione economica; in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il caso di specie era costituito dalla perdita di dati informativi in esito all'imperizia di un operatore che, nel corso di un intervento su un sistema informatico, per imperizia o negligenza, aveva perduto dati funzionali all'esercizio dell'attività professionale del danneggiato. Una valutazione secondo criteri equitativi rispetto a tale pregiudizio postula in ogni caso la dimostrazione della suscettibilità di una valutazione economica dello stesso. In altri termini, come dare un valore ai dati soppressi? Secondo la S.C. incombe sul danneggiato dar conto della reale utilità di detti dati, non potendo il criterio dell'equità "riempire" un onere probatorio che sarebbe a carico di colui che richiede il risarcimento del danno.

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