Cartella ipotecaria svizzera. Non equiparabilità a denaro contante. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23865 del 5 settembre 2024)

La cartella ipotecaria al portatore, regolata dal codice civile svizzero, ove non dichiarata alle autorità doganali al passaggio della frontiera comunitaria europea, non può essere sottoposta alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 (e successive modificazioni) poiché non rientra nelle previsioni sanzionatorie espresse dalla predetta norma, relative al denaro contante (banconote e monete metalliche) pari o superiore ad € 10.000,00, ed all’invio di denaro contante di quell’importo da un Paese all’altro tramite uffici postali mediante vaglia cambiario, o titolo equivalente; poiché non rientra neppure tra i titoli di credito equiparati al denaro contante dall’art. 1 comma 1 lett. c) n. 2 del d.lgs. n. 195 del 2008, e non è assimilabile a tali fattispecie difettando delle caratteristiche proprie del denaro contante ossia della libera trasferibilità a qualsiasi terzo non identificato mediante consegna, e dell’immediata riutilizzabilità, almeno in astratto, a scopo di pagamento, da parte dei terzi, che ne siano entrati in possesso, eventualmente anche dopo il passaggio della frontiera.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il diritto svizzero conosce l'istituto della cartella ipotecaria "al portatore" costituita (a differenza di quella meramente registrale, che è invece immateriale) da un titolo fisico che assicura al latore della stessa di essere assistito dalla garanzie ipotecaria.
La cartella ipotecaria documentale è un attestato fisico cartaceo che rappresenta al tempo stesso un titolo, simile a un’azione, appellato "titolo di pegno". Essa può essere sia rilasciata al titolare (al portatore) o intestata a un’altra persona (nominativa), con la precisazione che dal 2012 vengono costituite soltanto cartelle registrali.
Ciò premesso, la S.C. chiarisce che la cartella ipotecaria al portatore, regolata dal codice svizzero, non costituisce denaro contante, vaglia cambiario o titolo di credito equivalente. Ne segue che essa non deve obbligatoriamente essere dichiarata alle autorità doganali al passaggio della frontiera tra Paesi CEE ed Extracomunitari come la Svizzera.

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