Cartella ipotecaria svizzera. Non equiparabilità a denaro contante. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23865 del 5 settembre 2024)
La cartella ipotecaria al portatore, regolata dal codice civile svizzero, ove non dichiarata alle autorità doganali al passaggio della frontiera comunitaria europea, non può essere sottoposta alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 (e successive modificazioni) poiché non rientra nelle previsioni sanzionatorie espresse dalla predetta norma, relative al denaro contante (banconote e monete metalliche) pari o superiore ad € 10.000,00, ed all’invio di denaro contante di quell’importo da un Paese all’altro tramite uffici postali mediante vaglia cambiario, o titolo equivalente; poiché non rientra neppure tra i titoli di credito equiparati al denaro contante dall’art. 1 comma 1 lett. c) n. 2 del d.lgs. n. 195 del 2008, e non è assimilabile a tali fattispecie difettando delle caratteristiche proprie del denaro contante ossia della libera trasferibilità a qualsiasi terzo non identificato mediante consegna, e dell’immediata riutilizzabilità, almeno in astratto, a scopo di pagamento, da parte dei terzi, che ne siano entrati in possesso, eventualmente anche dopo il passaggio della frontiera.