Caratteristiche del consenso espresso ex art. 1068, comma IV, cc. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6130 del 19 aprile 2012)

Il trasferimento della servitù di passaggio su un fondo servente di proprietà di un terzo richiede, ai sensi dell'art. 1068, comma IV, c.c., il consenso di quest'ultimo, consenso che non può ritenersi implicito nel fatto che il proprietario già consenta il passaggio a taluni, essendo invece necessario, al fine della costituzione del rapporto intersoggettivo tra il titolare del fondo dominante ed il titolare del nuovo fondo servente, che il consenso sia non solo esplicito, ma, considerata la natura del diritto, manifestato per iscritto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Due sono i principi di diritto che vengono sottolineati dalla sentenza in considerazione. Il primo ha a che fare con il necessario formalismo dello scritto ad substantiam actus che disciplina i titoli costitutivi/modificativi/estintivi di diritti reali (come per l'appunto la servitù): conseguentemente non sarebbe possibile allegare l'esistenza di un accordo verbale inteso a dar conto dello spostamento di una servitù di passaggio su un fondo altrui. Il secondo ha a che fare il concetto di predialità: la servitù è tale in riferimento ad uno specifico fondo dominante. Il fatto che esista una struttura (es.: una strada) destinata all'esercizio della servitù a vantaggio di una serie di fondi non implica che il titolare di un diverso fondo possa fruirne il percorso sulla scorta di tale parallela fruizione da parte dei titolari dei fondi (già) dominanti in base a titoli specifici.

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