Caratteri della condizione meramente potestativa. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18239 del 26 agosto 2014)

La condizione è "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia scolpisce la distinzione tra condizione potestativa (come tale pienamente valida) e condizione meramente potestativa, invalida quando sospensiva, ai sensi dell'art.1355 cod.civ., se la condotta che vale a determinare la produzione o la mancata produzione dell'evento dipenda dal mero arbitrio dell'obbligato o comunque di colui che si ponga come alienante. Nel caso di specie veniva in considerazione la clausola con la quale la banca, in un contratto di mutuo ipotecario, si riservava, a proprio insindacabile giudizio, la data di erogazione del finanziamento e la modifica della condizioni dello stesso.

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