Capacità di intendere e di volere e testamento. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8690 del 28 marzo 2019)

Ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del "de cuius" al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Nell'ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non basta il dato clinico puro e semplice: ai fini di reputare o meno esistente la capacità naturale del testatore (il cui difetto condurrebbe all'invalidità dell'atto di ultima volontà) occorre anche valutare la specifica condotta del testatore nonchè la logicità delle motivazioni del negozio testamentario. Si veda, negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. II 2011/230. Va peraltro chiarito come, nel caso specifico, si trattasse di testamento pubblico, redatto dunque con l'ausilio di notaio ed alla presenza di due testimoni, ciò che tuttavia non possiede alcuna implicazione circa l'accertamento della capacità, la quale non è certo coperta dalla fidefacienza: cfr.Cass. Civ., Sez. II, 2702/2019.

Aggiungi un commento