Cancellazione di società dal registro delle imprese: effetti sul giudizio pendente. Rinunzia implicita da parte del liquidatore (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 25974 del 24 dicembre 2015)

L'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest'ultima, esulano le mere pretese, benché azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il liquidatore presenta il bilancio finale e chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese? Eventuali diritti di credito non solo non si trasferiscono ai soci, ma devono reputarsi dismessi abdicativamente.

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