Cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese e sussistenza di passività. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 36407 del 13 dicembre 2022)

In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto del II comma dell'art. 2495 cod.civ., implica che l'obbligazione sociale non si estingue, ma si trasferisce ai soci. Essi ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame si riannoda alla decisione delle SSUU (Cass. Civ., Sez. Unite, 6070/13), la quale, ponendo fine ad un conflitto di opinioni giurisprudenziali, ebbe a statuire che la cancellazione dal Registro delle Imprese ha, quale conseguenza, l'estinzione dell'ente societario. Ne discende che le situazioni soggettive e dei rapporti giuridici rimasti pendenti si reputano trasferite in capo ai soci (cfr. in questo senso anche Cass. Civ., Sez. III, 17564/13, che distingue tra soci per l'innanzi limitatamente responsabili e soci illimitatamente responsabili; in tema di s.a.s., cfr. Cass. Civ., Sez. VI-V, 33087 del 20 dicembre 2018). Essi ne risponderebbero nei limiti di quanto percepito (gravando sul creditore sociale la prova dell'intervenuta percezione da parte del socio: cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15474/2017. Secondo un differente e più severo orientamento, i soci dovrebbero addirittura far fronte alle passività con l'intero patrimonio personale a seconda del fatto se rivestissero o meno la qualità di soci limitatamente responsabili (In questo senso, si veda anche Cass. Civ., Sez. VI-T, 12953/2017).

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