Bonifico effettuato dal conto dei deleganti effettuato dal delegato a proprio vantaggio. Indebito oggettivo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23868 del 26 agosto 2025)

La delega a operare sul conto corrente non legittima il delegato a prelevare somme per uso personale in assenza di giustificazione valida. Un prelievo senza causa da parte del delegato, anche se formalmente autorizzato, configura un abuso di delega e costituisce indebito, imponendo la restituzione delle somme prelevate.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie sottoposta all'attenzione della S.C. veniva in esame il trasferimento di denaro eseguito un soggetto dotato dei poteri di firma (in forza di valida procura bancaria) effettuato in favore di se stesso e a carico del conto corrente dei deleganti (gli anziani genitori). Nemmeno l'eventuale autorizzazione specifica ad effettuare quel movimento bancario (che si asseriva essere stata data verbalmente) potrebbe essere prospettata In chiave di donazione indiretta. Si sarebbe infatti trattata, piuttosto, di una donazione diretta, la quale richiede obbligatoriamente la forma dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni. L'assenza di forma rende comunque nulla l'eventuale liberalità, imponendo l'obbligo di restituzione delle somme.
Ulteriori profili critici (peraltro assorbiti nella più rilevante osservazione della radicale invalidità dell'atto) sarebbero stati quelli della nullità del mandato a donare e della sussistenza del conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante.

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