Bonifico bancario ed illecito trattamento e conservazione di dati sensibili. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10947 del 19 maggio 2014)

Devono ritenersi configurati il trattamento e la conservazione illeciti di dati sensibili laddove nel bonifico bancario da parte dell’ente erogatore e dell’istituto di credito qualora nella disposizione effettuata la causale contiene un riferimento all’indennizzo di cui alla legge n. 210/92 in favore degli emotrasfusi danneggiati, costituendo detto richiamo una violazione della privacy dell’interessato. Secondo le indicazioni dell’ art. 22, infatti, ente erogatore e Banca avrebbero dovuto rispettivamente diffondere e conservare i dati stessi, utilizzando cifrature o numeri di codice non identificabili.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto "dati sensibili" sono quelli idonei a manifestare lo stato di salute, gli orientamenti sessuali, politici di una persona. Il trattamento di tali dati impone l'adozione di speciali cautele, tra le quali il divieto di diffusione e di comunicazione a terzi. Appare del tutto evidente che l'indicazione ed il palesamento della causale del bonifico effettuato in favore di soggetto danneggiato da emotrasfusione di plasma infetto costituisce di per sè diffusione di tale dato, ciò che costituisce illecito trattamento.

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