Beni nel patrimonio pubblico indisponibile. Impossibilità di acquisto per usucapione. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 19814 del 22 settembre 2020)

Allorquando lo Stato o altro ente pubblico, intervenga nel settore della proprietà, fondiaria o urbana, per assicurare il soddisfacimento di un interesse pubblico primario, quali l'esigenza di ridistribuzione della proprietà agraria (nel caso della l. n. 230/1950) ovvero l'assicurazione di una casa di abitazione per i cittadini non abbienti (nel caso dell'assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare) la finalità perseguita assume una valenza primaria e prevalente rispetto alla posizione individuale di eventuali soggetti che si pongano in una mera relazione di fatto con la cosa. Pertanto, il bene immobile interessato dall'intervento pubblico permane nel patrimonio indisponibile dell'ente, e non è quindi usucapibile a vantaggio del privato, sino all'intervenuto completamento dei diversi procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'interesse pubblico in concreto perseguito.

Commento

(di Daniele Minussi)
I beni appartenenti ad enti pubblici territoriali che non appartengono al demanio si distinguono in beni disponibili e beni indisponibili (si pensi agli edifici destinati a sedi di uffici pubblici, etc.). Sono indisponibili i beni la cui destinazione sia volta al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente. Questo spiega perché essi non possano essere sottratti alla propria destinazione, stabilita da atti aventi forza di norme giuridiche ovvero da provvedimenti dell'autorità (si veda l'art. 828 cod. civ.). A tali beni pertanto si deve ritenere applicabile anche il disposto dell'art. 1145 cod.civ. in riferimento alla insuscettibilità del possesso.

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