Beni immobili. Forma del pactum fiduciae. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1604 del 26 gennaio 2021)

Per il patto fiduciario con oggetto che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che il pactum fiduciae dovesse rivestire indispensabilmente la forma scritta quando fosse riferito a beni immobili, implicandone l'obbligazione al ritrasferimento in capo al sfiduciante era invero principio consolidato (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 32108/2019; Cass. civ., sez. I, 23093/2019; Cass. Civ., Sez. II, 13216/2017; Cass. Civ., Sez.II, 8001/11; Cass. Civ. Sez. II, 1086/95; Cass. Civ. Sez. II, 5663/88). L'argomento di fondo era costituito dal fatto che, ogniqualvolta il patto prevedesse l'obbligazione di trasferire beni immobili, non poteva non essere considerato alla stregua di una negoziazione preliminare. Tale principio è stato tuttavia scardinato dalle SSUU della Cassazione, in un'ipotesi, peraltro, in cui il pactum fiduciae emergeva da una scrittura ricognitiva unilaterale (come tale atta, tuttavia, semplicemente a determinare l'inversione dell'onere della prova: cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 6459/2020). La pronunzia che qui si annota pare logicamente riprendere tale impostazione.

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