Beni demaniali e affittanza agraria. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 24101 del 30 ottobre 2020)

Il godimento di beni demaniali può essere concesso a privati e regolamentato con un contratto di affitto, purché tale affitto sia temporaneo e quindi non integralmente soggetto alla legislazione agraria laddove essa tutela, in favore del coltivatore, la durata dei rapporti e non li ritiene sottratti alla giurisdizione ordinaria qualora, sulla base della domanda, si abbia interesse all'accertamento da parte del giudice della conformità al diritto della regolamentazione contrattuale adottata, senza evocare alcun profilo autoritativo né l'uso di un potere da parte dell'Amministrazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Usualmente la fruizione da parte di un privato di un bene demaniale possIede un profilo di evidenza pubblica: ne discenderebbe l'esigenza di instaurare un procedimento amministrativo culminante nell'emissione di un provvedimento concessorio. Nel caso di specie invece l'amministrazione comunale aveva concesso ad un'azienda agricola il godimento di un terreno appartenente al demanio civico facendo uso di uno strumento privatistico. La S.C. da un lato ha rilevato come tale condotta sia ammissibile (ciò che determina la giurisdizione del G.O. sulla eventuale controversia insorgente), dall'altro che il rapporto scaturente sia temporaneo, dunque non soggetto alla legislazione agraria laddove essa tutela, in favore del coltivatore, la durata dei rapporti (cfr. Cass. n. 2806/1995).

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