Beneficiario di amministrazione di sostegno inserito in casa di ricovero contro la propria volontà. Quando è legittimo? (Tribunale di Vercelli, 28 marzo 2018)

Dal punto di vista giuridico, l'inserimento del beneficiario in casa di ricovero è operazione sicuramente lecita e ammissibile nell'ambito della amministrazione di sostegno, e ciò anche indipendentemente dal dissenso del beneficiario, ove pretestuoso; infatti, l'art. 358 c.c. - norma che dispone che il minore in tutela (dunque l'interdetto) non può abbandonare l'istituto cui è stato destinato senza il permesso del tutore – disciplina una limitazione, o comunque un effetto, della interdizione, ed è dunque estensibile al beneficiario di AdS ex art. 411 c.c., non essendovi ragioni letterali per ritenere il contrario. Né ciò comporterebbe la necessità di aggravamento della misura di AdS, con conversione della stessa in tutela: da un lato, per la considerazione tecnica appena illustrata; dall'altro, per le deleterie conseguenze sulle tempistiche processuali, specie nell'ipotesi in cui la richiesta di ricovero pervenga allorquando la misura di ADS sia già aperta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quando è giuridicamente lecito determinare l'inserimento d un beneficiario di ads in una casa di riposo contro la di lui volontà? Nel caso di specie veniva in considerazione una ottuagenaria non più autosufficiente, anche se orgogliosamente attaccata alla propria abitazione. L'anziana signora si era "asserragliata" nella porzione dello stabile di sua proprietà destinata ad alloggio di servizio, mentre nel resto della villa abitava, peraltro senza titolo, la compagna del figlio dell'anziana, prematuramente venuto meno. Secondo i Giudici, il fatto che la beneficiaria opponesse un garbato dissenso, peraltro non motivato, a tale soluzione non farebbe venir meno la possibilità che l'amministratore di sostegno possa disporne il ricovero, misura più idonea nel caso di specie. E la "nuora" nella villa? E' fuori dal "radar", pur essendo stata prospettata anche la soluzione di assumere una badante per la beneficiaria, la quale però avrebbe dovuto alloggiare nella parte di casa "occupata".

Aggiungi un commento