Benefici prima casa, vendita dell'immobile acquistato da parte del contribuente migrato all’estero e successivo riacquisto entro l'anno. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 15617 del 9 luglio 2014)

In tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della “prima casa”, ai sensi del comma IV, ultimo periodo, della nota II bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86, la relativa decadenza è evitata se il contribuente, pur avendo trasferito l’immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto stesso, entro un anno dall’alienazione ne acquisti un altro, da adibire ad abitazione principale; ne deriva che il dies a quo della decorrenza del termine triennale di decadenza del potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta nella misura ordinaria va individuato nel giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione, perché solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso specifico il contribuente, emigrato all’estero, aveva venduto l’immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni “prima casa”, procedendo entro l’anno susseguente ad acquistare nuovamente altro immobile invocando le predette agevolazioni, senza tuttavia provvedere ad assumere la residenza in detta ultima abitazione entro i diciotto mesi dall’acquisto della stessa.
La Corte ha rilevato come, ai sensi del comma I dell’art.7 della l. 448/1998, a differenza di quanto previsto dal IV comma della nota II bis all’art.1 della tariffa allegata al d.p.r. 131/1986, non si richieda, quale elemento ai fini del mantenimento delle agevolazioni, l’acquisizione della residenza anagrafica nel comune in cui è sito l’immobile acquistato nè entro un termine definito né altrimenti.
La pronunzia mette inoltre a fuoco il preciso momento a far tempo dal quale scattano i tre anni a disposizione dell’Ufficio per procedere al recupero della maggiore imposta, della sovrattassa e degli interessi in riferimento alla carenza dei requisiti per l’acquisto che fosse stato perfezionato invocando le agevolazioni fiscali “prima casa”. Detto momento, nell’ipotesi in cui l’acquirente avesse proceduto alla rivendita della abitazione già acquistata fruendo dei benefici prima del decorso del quinquennio ed al successivo riacquisto di una nuova “prima” casa entro l’anno dalla detta rivendita, decorre dallo spirare del termine annuale della (ri)vendita. Solo decorso l’anno infatti è precluso il mantenimento delle agevolazioni invocate.

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