Benefici prima casa, vendita dell'immobile acquistato da parte del contribuente migrato all’estero e successivo riacquisto entro l'anno. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 15617 del 9 luglio 2014)
In tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della “prima casa”, ai sensi del comma IV, ultimo periodo, della nota II bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86, la relativa decadenza è evitata se il contribuente, pur avendo trasferito l’immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto stesso, entro un anno dall’alienazione ne acquisti un altro, da adibire ad abitazione principale; ne deriva che il dies a quo della decorrenza del termine triennale di decadenza del potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta nella misura ordinaria va individuato nel giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione, perché solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto.