Bene gravato da uso civico. Responsabilità professionale del notaio per il mancato rilievo. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 15035 del 29 maggio 2023)

Il notaio incaricato della stipula di un atto avente ad oggetto diritti reali su beni immobili è tenuto a verificare l'eventuale sussistenza di usi civici mediante l'acquisizione del certificato di destinazione urbanistica del bene.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come accertare l'esistenza di un uso civico? E' questo il tema cruciale di cui si occupa la S.C. con la pronunzia in commento, la cui valenza è duplice. In primis sotto la specie dell'affermazione dell'obbligo professionale del notaio di accertarsi della sussistenza dell'uso civico prima di dar corso a qualsiasi negoziazione afferente al bene. All'inverso però essa pone il principio per cui la condotta diligente del professionista si sostanzia nel controllo delle menzioni contenute nel certificato di destinazione urbanistica.
La Cassazione ha pertanto confermato la sentenza della corte di merito che aveva negato la responsabilità del notaio, stante la mancata menzione dell'esistenza dell'uso civico nel certificato di destinazione urbanistica, parallelamente negando rilevanza alla menzione dell'uso civico in una perizia redatta trentacinque anni prima del perfezionamento dell'atto.
Sorge tuttavia una domanda: deve dunque reputarsi sussistente un correlativo obbligo per l'Ufficio tecnico del Comune di specificare nel CDU l'esistenza dell'uso civico? Negare la circostanza, pur in difetto di un'espressa disposizione di legge, equivarrebbe a destituire di fondamento la pronunzia, la quale viene ad innovare il precedente orientamento, espresso da Cass. Civ. Sez. III, 4911/2022, nonchè dal Tribunale di Avezzano, 30 aprile 2015.

Aggiungi un commento