Basta il mero passaggio di mano di contante sopra la soglia massima: scatta l’illecito (amministrativo) di riciclaggio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9881 del 20 aprile 2018)
In tema di normativa diretta a limitare l’uso del contante nella transazioni e a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, il divieto, di trasferire, senza ricorrere ad intermediari abilitati, denaro contante e titoli al portatore per importi superiori ad euro 12.500, riguarda il trasferimento di denaro «a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; pertanto, ai fini della sussistenza dell’illecito, è sufficiente che si realizzi la semplice traditio del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità (nella specie esclusa, svolgendo il percettore la funzione di mero depositario) della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante.