Basta il mero passaggio di mano di contante sopra la soglia massima: scatta l’illecito (amministrativo) di riciclaggio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9881 del 20 aprile 2018)

In tema di normativa diretta a limitare l’uso del contante nella transazioni e a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, il divieto, di trasferire, senza ricorrere ad intermediari abilitati, denaro contante e titoli al portatore per importi superiori ad euro 12.500, riguarda il trasferimento di denaro «a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; pertanto, ai fini della sussistenza dell’illecito, è sufficiente che si realizzi la semplice traditio del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità (nella specie esclusa, svolgendo il percettore la funzione di mero depositario) della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante.

Commento

(di Daniele Minussi)
Giova premettere come la contestazione abbia per oggetto la violazione della norma anti riciclaggio di cui all'art.1 comma I del DL 143/1991 conv. con legge 197/1991, costituente illecito amministrativo.
Il fatto era costituito dall'avere un impiegato di banca trasferito denaro contante ad un consulente, a propria volta ex dipendente dello stesso istituto di credito, prelevandolo da una serie di conti correnti intestati ad hoc a soggetti compiacenti. Non vale osservare che il denaro non fosse uscito dalle mura dell'istituto (essendo stato depositato in una cassetta di sicurezza): il sol fatto del passaggio di denaro superiore alla misura massima consentita senza ricorrere ad intermediari abilitati fa scattare la sanzione.

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