Azione revocatoria ordinaria e scissione di società. (Cass. Civile, Sez. Unite, sent. n. 5089 del 26 febbraio 2025)

L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod.civ. dell'atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione ex artt. artt. 2506 -ter, 2503 e 2503 -bis cod.civ., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del citato art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell'azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario; l'azione revocatoria ex art. 66 l. fall. dell'atto di scissione societaria devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, la quale prevale su quella del tribunale delle imprese

Commento

(di Daniele Minussi)
Le SSUU si pronunziano nel senso dell'affermazione della competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa in tema di azione revocatoria ordinaria proposta avverso la scissione di società. Il relativo giudizio viene infatti a configurarsi come afferente ad un rapporto d'indole societaria. Va precisato come il rimedio dell'actio pauliana può in concreto sovvenire quel creditore della società che, non avvedutosi dell'intervenuto deposito degli atti che precede la scissione presso il registro delle imprese, avesse lasciato scadere il breve termine di legge per poter proporre il rimedio tipico dell'opposizione. In questa ipotesi si è giudicata esperibile l'azione revocatoria ordinaria, poiché l'inefficacia conseguente all'eventuale accoglimento della domanda è relativa, non potendo essere assimilata ad una causa di nullità (Cass. Civ. Sez. I, 31654/2019).
Giova infine rilevare come la S.C. abbia precisato che, nel diverso caso dell'introduzione della domanda di revocatoria fallimentare, la competenza sarebbe invece propria del tribunale fallimentare.

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