Azione revocatoria ordinaria e concessione di ipoteca volontaria. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 9987 dell’8 maggio 2014)

In tema di azione revocatoria ordinaria, la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell'accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso.
Deve ritenersi che, quando l'atto da revocare consista nella concessione di ipoteca, che è negozio di disposizione patrimoniale anch'esso suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore ex art. 2740 c.c., incombe al beneficiario della garanzia dedurre e provare che il patrimonio residuo del debitore è di dimensioni tali, in rapporto all'entità della sua complessiva esposizione debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti chirografari.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella concreta ipotesi sottoposta al vaglio della Cassazione, la moglie, già garante del marito, in favore del quale aveva concesso fidejussione, costituiva successivamente ipoteca volontaria sui propri beni in favore del cognato, rendendosi di fatto incapiente. Inefficace l'atto di creazione della garanzia reale nei confronti del creditore già garantito dalla fidejussione. Nel caso di specie la garanzia ipotecaria era stata costituita a fronte di cambiali create in tempo antecedente all'atto di iscrizione di ipoteca che, per tale motivo, può ben essere considerato come concesso a titolo gratuito.

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