Azione revocatoria fallimentare. Modalità del computo del termine del "periodo sospetto". (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10104 del 10 aprile 2019)

In tema di azione revocatoria fallimentare, ai fini del computo a ritroso del cd. periodo sospetto il "dies a quo" decorre sempre dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e non già dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 17, comma 2, l.fall., non essendovi in questo caso da tutelare un eventuale stato soggettivo di ignoranza dell'intervenuto fallimento da parte del creditore, ma rilevando soltanto la sua conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, ai fini della revocatoria fallimentare, il curatore deve prendere in considerazione solo quelle attività del debitore che siano state poste in essere in un determinato periodo che la legge considera come "sospetto". Esso corrisponde a un intervallo Cronologico che precede la data della sentenza dichiarativa di fallimento La durata di esso varia. E' di 1 anno per gli atti "anomali" e di di 6 mesi per quelli "normali"; di 2 anni per tutti gli atti a titolo gratuito ed i pagamenti anticipati. Ciò premesso, il dies a quo di computazione di tale termine a ritroso, come ha deciso la S.C. con la pronunzia che si annota, è quello di pubblicazione della pronunzia dichiarativa di fallimento.

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