Azione revocatoria: dolosa preordinazione. (Cass. Civile, Sez. Unite, sent. n. 1898 del 27 gennaio 2025)
In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, comma 1, cod.civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.