Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale: legittimazione passiva degli eredi del presunto genitore. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10783 del 16 maggio 2014)

In ordine all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, contraddittori necessari, passivamente legittimati, sono, ai sensi dell'art. 276 c.c., in caso di morte del preteso genitore, esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi di lui, o altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, ai quali è invece riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Si manifestano i primi effetti della legge 2012/219 che ha riformato la materia della filiazione, del tutto equiparando figli legittimi e naturali. Ai sensi del nuovo testo dell'art.276 cod.civ. "la domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse".
L'azione può dunque essere esperita soltanto nei confronti degli eredi del defunto e non degli eredi degli eredi di costui ovvero di differenti soggetti.

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