Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale: legittimazione passiva degli eredi del presunto genitore. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10783 del 16 maggio 2014)
In ordine all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, contraddittori necessari, passivamente legittimati, sono, ai sensi dell'art. 276 c.c., in caso di morte del preteso genitore, esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi di lui, o altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, ai quali è invece riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi.