Azione negatoria della servitù e proponibilità da parte dell'attore di domanda di accertamento della titolarità del diritto di proprietà. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 11455 del 30 aprile 2025)

In un processo sottoposto alle regole di rito previgenti alle modifiche di cui all’art. 3 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, comma 12, lett. i) e comma 13 lett. b), in caso di esercizio dell’azione negatoria della servitù di cui all’art. 949 cod.civ., l’attore, anche a fronte della contestazione del diritto di proprietà operato dal convenuto con la comparsa di risposta, può proporre domanda di accertamento con efficacia di giudicato del diritto di proprietà, non solo nell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., ma anche con la prima memoria di cui all’art. 183 c.p.c. comma 6 (applicabile ratione temporis).

Commento

(di Daniele Minussi)
Le modifiche alle regola processuali apportate dalla c.d. "legge Cartabia" si applicano anche ai procedimenti civili che hanno avuto inizio nel tempo antecedente l'entrata in vigore della stessa? La risposta è che rinvengono applicazione le regola applicabili ragione temporis, vale a dire, nel caso, quelle vigenti al tempo della proposizione della domanda. Così, in particolare, è stato deciso che la domanda di accertamento della proprietà originariamente non introdotta in sede di negatoria servitftis, possa, nell'ipotesi di contestazione della sussistenza del diritto dominicale sollevata in sede di comparsa di risposta, essere veicolata anche con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., senza subire le preclusioni di cui al nuovo testo dell'art. 183 c.p.c.

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