Azione di simulazione relativa, azione di riduzione e accettazione beneficiata. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 8666 del 2 aprile 2024)

L’azione di simulazione relativa proposta dall’erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius, stipulato (anche o solo) con un terzo che non sia chiamato come coerede, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art.564 cod.civ., con la conseguenza che l’ammissibilità dell’azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Cassazione ribadisce il proprio consolidato orientamento in materia (cfr Civ., Sez. II, 17896/11; Cass. Civ., Sez. II, 4400/11; Cass. Civ. Sez. II, 1407/87).
Quando l'azione di simulazione sia proposta per far valere la reale natura liberale di un atto negoziale che importa una disposizione patrimoniale a vantaggio di un soggetto che non riveste la qualità di coerede, essa, in quanto necessariamente funzionale alla proposizione dell'azione di riduzione, deve obbligatoriamente essere preceduta dalla accettazione con beneficio di inventario, vera e propria condizione di procedibilità dell'azione.
Giova, al contrario, fare presente che l'incombente non sarebbe invece necessario quando l'azione di simulazione fosse dotata di una propria autonoma valenza (es.: quando si volesse far valere la simulazione assoluta ovvero la nullità dell'atto a motivo della mancanza del formalismo ad substantiam, una volta riconosciuta la reale portata dell'atto (Cass. Civ., Sez. VI-II, 15546/2017).

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