Azione di rivendicazione. Onere della prova. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 32446 del 12 dicembre 2025)

In tema di azione di rivendicazione, ai fini della probatio diabolica gravante sull’attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all’acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, non è sufficiente produrre l’atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l’immissione in possesso dell’acquirente

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco, con un rigore poco condivisibile, il contenuto dell'onere probatorio al quale è soggetto colui che agisce con l'azione di rivendicazione. Non è sufficiente dar conto dell'esistenza del proprio titolo (sia esso costituito dall'accettazione ereditaria, oppure dell'atto di acquisto inter vivos del bene), occorrendo piuttosto dare conto della sussistenza concreta della situazione possessoria sia in capo all'attore, sia in capo al dante causa della parte attrice.
Nel caso di specie la documentazione prodotta dall’attore consisteva nella produzione della denuncia di successione e dell'atto di acquisto del padre, effettuato nel 1965. Secondo la S.C. non esisteva tuttavia la prova del possesso del bene in capo all'attore e nemmeno in capo al dante causa di costui. In questo senso nè l'accettazione dell'eredità, né il contratto di acquisto del bene, non potevano reputarsi quali elementi probanti l’immissione in possesso, neppure a fronte della genericità e della tardività delle contestazioni della convenuta, la quale assumeva di essere conduttrice di una parte del bene.

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