Azione di rivendicazione: profilo probatorio. (Cass. Civile, Sez. II, ord. n. 4874 del 25 febbraio 2025)

In una causa di rivendicazione immobiliare, l'attore che non nel possesso del bene deve fornire una prova rigorosa della propria titolarità, dimostrando il proprio titolo di acquisto e quelli dei suoi danti causa fino a un acquisto a titolo originario o sino al compimento dell'usucapione. Tuttavia, il rigoroso onere probatorio può essere attenuato se il convenuto non contesta specificamente la titolarità vantata dall'attore all'inizio del possesso

Commento

(di Daniele Minussi)
Nulla di nuovo: l'attore in rivendicazione deve dar conto del proprio titolo e di quelli antecedenti quantomeno per un tempo idoneo alla maturazione dell'usucapione o, in alternativa, fino ad un'altra fonte di acquisizione a titolo originario. Tale pesante onero probatorio può tuttavia essere attenuato nell'ipotesi in cui la controparte non abbia sollevato specifiche contestazioni relative alla titolarità del diritto al tempo dell'instaurazione del possesso del bene.
Parimenti risulta attenuato l'onere probatorio quando il convenuto, promuovendo autonomamente azione intesa ad ottenere una pronunzia di usucapione, implicitamente riconosca la pregressa intestazione del bene in capo agli aventi causa dell'attore (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 15539/2015).

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