Azione di responsabilità ex art. 2392 cod.civ. nei confronti dell’amministratore: necessaria la prova del danno concreto ed effettivo. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 2324 del 3 febbraio 2014)

La tenuta in modo sommario e non intellegibile della contabilità sociale è di per sé giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società ex art. 2392 c.c., vertendosi in tema di violazione da parte dell'amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale.
L'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore societario può ritenersi fondata solo in presenza di un danno effettivo o, quantomeno, futuro, dovendosi escludere un pregiudizio in re ipsa nella condotta accertata.

Commento

(di Daniele Minussi)
E' possibile che l'amministratore di una società di capitali sia condannato a risarcire il danno alla società ai sensi dell'art. 2932 cod.civ. per aver tenuto in modo confuso e disordinato la contabilità indipendentemente dalla prova di un pregiudizio effettivo?
La risposta data dalla S.C. è negativa: nonostante infatti la regolare tenuta dei registri contabili sia uno dei doveri principali dell'amministratore, è pur sempre indispensabile che, ai fini di una pronunzia risarcitoria, sia data la prova puntuale (mancante nella fattispecie) del danno subito dall'ente sociale.

Aggiungi un commento