Autoparcheggi, natura imperativa del precetto di cui all'art. 41 sexies legge 1150/1942. Attribuzione del diritto d'uso e natura di debito di valuta del corrispettivo. Conseguenze. (Cass. Civile, Sez. II, sent. n. 34394 del 24 dicembre 2024)

La sostituzione automatica della clausola che riservi al venditore la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio, ai sensi dell'art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942, con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio attribuisce al venditore, ad integrazione dell'originario prezzo della compravendita, il diritto al corrispettivo di tale diritto d'uso che, in difetto di pattuizione tra le parti, va determinato in base al prezzo di mercato, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto, presumendosene ex art. 1474, comma 1, cod.civ. la coincidenza con quello normalmente praticato dall'alienante. L'importo così calcolato ha natura di debito di valuta con la conseguenza che, trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 1277 cod.civ. e, in caso di ritardo nell'adempimento, dall'art. 1224, comma 2, cod.civ., lo stesso non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, né vanno accordati interessi con funzione compensativa sulla somma dovuta aumentata gradualmente nell'intervallo di tempo trascorso fra la conclusione del contratto e la liquidazione operata in sentenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ribadita la natura imperativa della legge urbanistica in tema di autoparcheggio e l'operatività della sostituzione automatica della clausola che abbia riservato al venditore, contro la legge, la proprietà esclusiva del posto auto, la pronuncia mette a fuoco le conseguenze economiche dell'integrazione del contratto. Una volta infatti che è stato messo a fuoco come, per effetto dell'istituzione del diritto di uso del posto auto, debba essere integrato il prezzo della vendita originaria, l'affermazione dello stesso come debito di valuta e non di valore, importa rilevanti conseguenze. Premesso come il corrispettivo debba essere determinato in base al mercato al momento della vendita dell'unità immobiliare di cui avrebbe costituito pertinenza, la predetta natura comporta l'esclusione della rivalutazione monetaria e la degenza di interessi compensativi.

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