Autonomia della nozione di "danno catastrofale". (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 811 del 20 gennaio 2015)

Deve rilevarsi che ricorrono numerosi casi in cui, pur non sussistendo un significativo danno biologico, sussiste invece un rilevante danno morale, ragione per la quale la valutazione del danno morale va operata caso per caso e senza che il danno biologico possa essere un riferimento assoluto e che tra dette ipotesi rientra il cosiddetto danno cosiddetto “catastrofale”, patito dalla vittima del sinistro stradale e derivante dalla consapevolezza dell'incombere della propria fine, dovendosi osservare che esso sia del tutto svincolato da quello più propriamente biologico e che postuli una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il ragazzo in motorino che si rese conto della propria imminente fine causata dalla condotta di un pirata della strada riporta un danno che nulla ha a che fare con il danno biologico, ma che si sostanzia in una intensissima sofferenza morale provata dalla vittima che si avvede della morte imminente. Il tutto, in ogni caso, va ricondotto al danno morale di cui all'art.2059 cod.civ.

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