Autoliquidazione delle imposte scientemente errata da parte del notaio: concorso fra falso ideologico e peculato. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 30512 del 10 luglio 2014)
Deve ritenersi configurabile il concorso fra il falso ideologico e il peculato nella condotta del notaio che in sede di autoliquidazione delle imposte a mezzo di documenti informatici pubblici espone importi non corrispondenti a quelli reali riportati negli atti pubblici di compravendita. In primo luogo si deve infatti osservare che col primo reato viene punita un’ azione falsificatrice di certificazione che è diversa e non indispensabile per la configurazione della condotta appropriativa di risorse pubbliche, propria del peculato. Inoltre, le conseguenze previste dal d. lgs n. 471/93 con riferimento all’ambito tributario e a quello disciplinare non sono atte a scongiurare quelle di tipo penale discendenti da specifiche norme di legge regolanti la materia, rese cogenti dal principio della obbligatorietà della azione penale.