Atto traslativo di beni in trust. Assoggettabilità a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 975 del 17 gennaio 2018)
Il trasferimento dei beni in un trust non è immediatamente tassabile ed è assoggettabile all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale.
L'art. 9 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (T.U. Imposta di Registro) rappresenta una clausola di chiusura finalizzata a disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti, diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purché però onerose, e in questo specifico senso aventi un contenuto patrimoniale. Questo è del tutto ovvio perché la norma non può essere intesa in modo dissociato dal contesto dell'art. 43, comma I, del citato D.P.R. n. 131/1986, che fissa la base imponibile dell'imposta prevedendola (v. lett. h), per le "prestazioni a contenuto patrimoniale", nell'ammontare "dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto". Il che rappresenta limpida dimostrazione del fatto che, ai sensi dell'art. 9 della tariffa, la prestazione "a contenuto patrimoniale" è la prestazione onerosa.