Atto traslativo di beni in trust. Assoggettabilità a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 975 del 17 gennaio 2018)

Il trasferimento dei beni in un trust non è immediatamente tassabile ed è assoggettabile all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale.
L'art. 9 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (T.U. Imposta di Registro) rappresenta una clausola di chiusura finalizzata a disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti, diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purché però onerose, e in questo specifico senso aventi un contenuto patrimoniale. Questo è del tutto ovvio perché la norma non può essere intesa in modo dissociato dal contesto dell'art. 43, comma I, del citato D.P.R. n. 131/1986, che fissa la base imponibile dell'imposta prevedendola (v. lett. h), per le "prestazioni a contenuto patrimoniale", nell'ammontare "dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto". Il che rappresenta limpida dimostrazione del fatto che, ai sensi dell'art. 9 della tariffa, la prestazione "a contenuto patrimoniale" è la prestazione onerosa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Secondo la tesi del fisco, la segregazione in trust di un bene sarebbe autonomamente tassabile mediante imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale. il regime impositivo dovrebbe pertanto essere individuato in quello previsto dagli artt. 1,3 e 9 della tariffa allegata al DpR 13171986 e non ricondotto alla categoria residuale di cui all'art.11della tariffa allegata al predetto T.U.. La Corte va tuttavia, con la pronunzia in commento, di tutt'altro avviso. Deve infatti ritenersi errata la conclusione dell'AE secondo la quale il trasferimento dei beni al triste si configura come vero e proprio atto dispositivo avente contenuto patrimoniale pur non avendo natura onerosa. Occorre piuttosto qualificare l'atto di trasferimento al triste come non immediatamente produttivo di effetti traslativi, bensì meramente segregativi in attesa dell'atto di trasferimento definitivo, quando cioè i beni verranno trasferiti al soggetto beneficiario del trust. Ne segue che la disciplina tributaria dell'atto di conferimento in trust è assoggettata alla sola imposta fissa.

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