Atto pubblico in semplice fotocopia e introduzione di immutazioni difformi dall'originale. Non è configurabile alcuna falsità materiale. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 3273 del 23 gennaio 2019)
Non è configurabile il reato di falsità materiale previsto dagli artt. 476 e 482 cod. pen. nell'ipotesi in cui oggetto di alterazione sia una mera riproduzione fotostatica, presentata come tale e priva di attestazione di autenticità, in quanto per sua natura sprovvista di funzione probatoria.