Atto pubblico in semplice fotocopia e introduzione di immutazioni difformi dall'originale. Non è configurabile alcuna falsità materiale. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 3273 del 23 gennaio 2019)

Non è configurabile il reato di falsità materiale previsto dagli artt. 476 e 482 cod. pen. nell'ipotesi in cui oggetto di alterazione sia una mera riproduzione fotostatica, presentata come tale e priva di attestazione di autenticità, in quanto per sua natura sprovvista di funzione probatoria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non può che essere condivisa la conclusione a cui è pervenuta la S.C., ritenendo penalmente non rilevante l'esibizione di una semplice fotocopia (del tutto priva di attestazione di autenticità) di un atto pubblico di vendita immobiliare, priva di attestato di conformità sulla quale erano state apposte alterazioni rispetto all'originale del contratto.

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