Atto costitutivo di trust. Ancora in tema di imposizione tributaria: nessuna imposta se non v'è trasferimento effettivo di ricchezza. (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 25905 del 16 novembre 2020)

Ai fini dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, così che nel trust di cui alla L. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una volta i Giudici respingono i tentativi dell'AE di sottoporre l'atto di mera segregazione patrimoniale dei beni in trust ad imposizione proporzionale, ribadendo che tale tassazione può essere applicata soltanto al tempo della c.d. distribuzione dei beni in trust. Soltanto allora può dirsi realizzato il presupposto impositivo, con il concreto arricchimento del beneficiario.

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