Atto costitutivo di trust: presupposti dell'applicazione dell'imposta di cui al d.l. 262/2006. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 13626 del 30 maggio 2018)

Il trust mediante il quale si costituisce un vincolo di destinazione idoneo a produrre un effetto traslativo in favore del trustee, sebbene funzionale al successivo ed eventuale trasferimento della proprietà dei beni vincolati ai soggetti beneficiari, deve essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni, facendo emergere la potenziale capacità economica, ex art. 53 Cost., del destinatario del trasferimento.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto assoggettato a detta imposta, in luogo di quella di registro, un "trust" finalizzato alla liquidazione di beni nell'interesse dei creditori).

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione rappresenta un ulteriore disincentivo fiscale all'utilizzo del trust. Premesso che l'istituzione del vincolo di cui al trust deve essere distinta dal momento della distribuzione dei beni al beneficiario (essendo tale momento assoggettato di per sè a tassazione), si statuisce infatti che anche il "primo tempo", costituito dalla istituzione del vincolo che si sostanzia nel trasferimento della sostanza al trustee, debba essere sottoposto ad imposizione. In tale direzione è stato sposato l'orientamento interpretativo inaugurato da Cass. 3737/2015, secondo la quale "l'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali... essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del D.Lsg. n.346 del 1990".

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