Atto costitutivo di trust: natura giuridica e conseguenze di ordine processuale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19376 del 3 agosto 2017)

L'istituzione di trust familiare (nella specie, per fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole) non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti.
Inoltre, la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità. Anche l'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee; conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.
Ne consegue quindi che deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Circa la qualificazione dell'atto costitutivo di trust in chiave di atto a titolo gratuito, nulla di nuovo (si veda, al riguardo, l'interessante disamina effettuata da Tribunale di Bologna, sez. IV del 2015 numero 1357). Più interessante invece la messa a fuoco delle conseguenze a livello processuale: dal momento che il vincolo di destinazione insorgente in esito alla istituzione del trust non vale ad attribuire un diritto soggettivo compiuto ai beneficiari, i quali non possono essere reputati titolari di una siffatta situazione giuridica soggettiva di vantaggio neppure in relazione al dovere di corretta amministrazione dei beni, costoro non possono essere considerati litisconsorzi necessari nel giudizio mirante a far dichiarare inefficace l'atto nei confronti del creditore del disponente che abbiano agito in revocatoria.

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