Atto costitutivo di società di capitali. Non è ipotizzabile la nullità conseguente alla simulazione. Pubblicità costitutiva dell'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 22560 del 4 novembre 2015)

La nullità di una società di capitali, una volta che ne sia avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, può essere pronunciata solo nei casi espressamente previsti dall’art. 2332 c.c. (nel caso di specie applicabile ratione temporis, anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 6/2003), che detta un elenco di fattispecie tassative e di stretta interpretazione. Va pertanto escluso che l’invalidità del contratto costitutivo possa essere dischiarata per qualsivoglia altra causa d’inesistenza, di nullità assoluta o relativa (ivi compresa la simulazione) e/o di annullabilità contemplata dal codice civile.
La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in ragione stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell’agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi che con la società instaurano rapporti e che fanno affidamento sulla sua esistenza.
Una volta compiute le formalità di legge, il tipo e lo scopo sociale sono quelli che emergono dal sistema di pubblicità, con la conseguenza che l’atto di costituzione dell’ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi: le esigenze di tutela di questi ultimi assumono dunque prevalenza e rendono irrilevante la fase negoziale che ha dato luogo alla nascita del nuovo soggetto giuridico.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che all'accertamento della natura simulata dell'atto segua una situazione giuridica qualificabile in chiave di nullità è invero del tutto da dimostrare (nonostante questa sia l'opinione prevalente tra gli interpreti). Infatti anche in materia di contratti destinati a sortire effetti esclusivamente inter partes, le conseguenze scaturenti dalla simulazione, ancorchè assoluta divergono rispetto a quelle conseguenti ad una pronunzia di nullità (cfr. il diverso modo di disporre tra n.4 dell'art. 2652 cod.civ. e il n.6 della stessa norma). In tema di costituzione di società, con tutta evidenza la situazione muta radicalmente. Infatti la rilevanza esterna del fenomeno societario è del tutto incompatibile con l'inefficacia del contratto, anche prescindendo dall'assorbente rilievo della natura costitutiva della pubblicità riguardante l'atto costitutivo dell'ente, che all'esito dell'esecuzione dell'iscrizione assume personalità giuridica.

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