Attività del curatore dello scomparso, compensi professionali per il suo operato. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4081 del 20 febbraio 2014)

L'attività svolta dal curatore dello scomparso, ai sensi dell'art. 48 c.c., consiste nell'approntare gli strumenti necessari alla "conservazione del patrimonio" verificandosi con la scomparsa una situazione di quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, senza immissione neppure temporanea degli eredi nel possesso dei beni, né liberazione o sospensione delle obbligazioni assunte nei confronti dello scomparso. La conservazione del patrimonio si realizza attraverso l'assunzione di tutte le misure necessarie ad evitare la distruzione della ricchezza, in conseguenza dello stato di incertezza che si determina nei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso. L'attività svolta dal curatore ha sostanzialmente scopo conservativo del patrimonio dello scomparso essendo finalizzata ad evitare che il patrimonio di questi non subisca pregiudizio per effetto della momentanea assenza del titolare.
La "conservazione del patrimonio dello scomparso", ai sensi dell'art. 48 c.c., pur non configurandosi come intrinsecamente dinamica, può implicare la gestione di attività economiche complesse, affinché non subiscano pregiudizio per la momentanea assenza del titolare, sicché il giudice può autorizzare il curatore dell'imprenditore scomparso a gestire le società a lui facenti capo.
In tema di contratto d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2233, comma I, c.c., per la liquidazione del compenso del professionista (nella specie, curatore allo scomparso), ove il compenso stesso non sia stato pattuito tra le parti, né sia determinabile in base a tariffe o usi, il giudice deve acquisire il parere dell'associazione professionale di appartenenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
In esito alla scomparsa in conseguenza dello tsunami occorso nel 2004, viene successivamente ritrovata la salma: a carico degli eredi rimane il conto del curatore speciale nominato dal Tribunale. Nel caso specifico il curatore aveva svolto la funzione di amministratore della società, carica già rivestita dallo scomparso. La liquidazione delle competenze effettuata dal Tribunale deve tener conto del fatto che già la società aveva remunerato autonomamente, rendendosi obbligatoria la richiesta di parere di congruità ex art.2233 cod.civ. all'Ordine dei dottori commercialisti.

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