Attività processuale a accettazione tacita d'eredità. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 763 del 14 gennaio 2026)
L’attività svolta in giudizio dalla parte costituitasi quale erede testamentaria, è da considerarsi accettazione tacita dell’eredità quando consiste non solo nella mera resistenza alla domanda risarcitoria, ma anche nella proposizione di domanda riconvenzionale. La rinuncia all’eredità successiva è irrilevante, in forza del principio "semel heres, semper heres"