Attività processuale a accettazione tacita d'eredità. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 763 del 14 gennaio 2026)

L’attività svolta in giudizio dalla parte costituitasi quale erede testamentaria, è da considerarsi accettazione tacita dell’eredità quando consiste non solo nella mera resistenza alla domanda risarcitoria, ma anche nella proposizione di domanda riconvenzionale. La rinuncia all’eredità successiva è irrilevante, in forza del principio "semel heres, semper heres"

Commento

(di Daniele Minussi)
Se la parte evocata in giudizio nella propria qualità di erede testamentaria non si limita a resistere alla domanda giudiziale proposta dall'attore, ma svolge domanda riconvenzionale, tale condotta implica accettazione tacita d'eredità: questa la conclusione cui è pervenuta la S.C., che ha parallelamente statuito nel senso della irrilevanza della susseguente rinunzia, del tutto vana a fronte del conseguimento della qualità ereditaria in forza della precedente accettazione.

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