Astrattezza sostanziale della cambiale di garanzia. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7518 del 1 aprile 2014)

L'emittente di un vaglia cambiario o il traente di una cambiale tratta, quand'anche il titolo venga emesso a scopo di garanzia, è sempre cartolarmente obbligato (in via diretta nel primo caso, in via di regresso nel secondo) nei confronti del prenditore o del giratario, assumendo un'obbligazione cambiaria in virtù della quale non si limita a garantire l'adempimento altrui, ma promette il fatto proprio, con l'effetto di risultare tenuto all'obbligo cartolare pur se l'obbligazione garantita non sussistesse.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia sottolinea, caso mai ve ne fosse stato il bisogno, l'assoluta autonomia che contrassegna l'obbligazione cambiaria (astrazione sostanziale). Quand'anche il rapporto causale non sussistesse (come accade nella c.d. cambiale "di favore") colui che risulta obbligato cambiariamente è comunque tenuto nei confronti del prenditore del titolo a far fronte a quanto formalmente risultante dal titolo valido.

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