Assicurazione sulla vita a favore di terzo. Individuazione di beneficiario già venuto meno al tempo della disposizione. (Cass. Civile, Sez. III, ord. n. 5985 del 6 marzo 2025)

Nell'assicurazione sulla vita, la clausola con la quale sono stati indicati quali beneficiari gli "eredi legittimi" dello stipulante non può valere a individuare i congiunti del portatore di rischio già deceduti prima della stipula del contratto, poiché la clausola di designazione, quale atto inter vivos, presuppone l'esistenza in vita sia del disponente che del beneficiario, dovendosi conseguentemente escludere che, in tal caso, l'indennizzo vada ripartito "per stirpi" facenti capo ai soggetti premorti

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame parte dalla peculiare natura della fattispecie in esame, la quale per certi versi viene ad attribuire attività in riferimento al tempo in cui il disponente non sarà più in vita, dall'altro possiede un'indubbia natura di negoziazione inter vivos. Come tale, con essa non si può individuare un beneficiario se non ancora in vita, quantomeno al tempo del perfezionamento della relativa clausola con la quale lo si indica. Ne discende che, nell'ipotesi in cui fosse stato designato un beneficiario già venuto meno al tempo di stipula del beneficio, l'indennità non spetta per stirpi agli eredi di tale soggetto. Sul tema della natura Jure proprio dell'attribuzione e non pure successioni, si veda Cass SSUU 11421/2021.

Aggiungi un commento