Assemblea dei comunisti. Impugnabilità delle deliberazioni per eccesso di potere? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2299 del 26 gennaio 2022)

In tema di comunione "pro indiviso" di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 cod.civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va premesso che il codice civile non prevede, in tema di comunione, dell'esistenza di un organo espressamente qualificato come assemblea. L'art. 1105 cod.civ. dispone che tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere all'amministrazione del bene e che, per gli atti di ordinaria amministrazione, le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti (secondo il valore delle quote) sono vincolanti per la minoranza dissenziente. Alcune regole (preventiva informazione degli aventi diritto, formazione della volontà secondo il metodo maggioritario) evocano il funzionamento di un organo di tipo assembleare di tipo collegiale. Si tratta di una collegialità necessaria o accidentale? Se la risposta fosse la prima sarebbe difficile negare la qualità di assemblea alla riunione dei partecipanti alla comunione, ma se, come è probabile, la risposta fosse nel senso della inessenzialità di essa (con la possibilità di raccogliere il consenso dei comunisti anche in via progressiva, al di fuori di un consesso convocato), il fenomeno dovrebbe essere diversamente qualificato. Inoltre la regola base della comunione è, al contrario di quanto è riscontrabile per il condominio degli edifici, quella della divisibilità del bene, ciò che condurrebbe, per definizione, al termine della comunione stessa. Quanto detto costituisce la cornice alla luce della quale rettamente intendere la portata della pronunzia in commento, che nega, nell'ambito in esame, la valenza dei principi e delle regole elaborate in materia di assemblea condominiale, la cui struttura collegiale è, al contrario, palese.

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