Assegnazione di immobile in esito all'esercizio di diritto di opzione: appartiene alla comunione legale? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 14256 del 22 maggio 2024)

Ciò che conta per stabilire se l’immobile ricada o meno nella comunione legale non è se esso sia stato acquistato esercitando un diritto personale di opzione, originariamente attribuito all’assegnatario dell’immobile di proprietà dell’Inpdap (ed a seguito di rinuncia dello stesso, non all’acquisto non ancora avvenuto, ma all’opzione, trasferita al familiare convivente in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa speciale, compresa nella specie la residenza nell’immobile), ma se l’acquisto della proprietà sia stato effettuato da uno, o da entrambi i coniugi (la comunione legale secondo l’art. 177 lettera a) vale infatti anche per gli acquisti separatamente compiuti dai coniugi) durante la vigenza del regime patrimoniale della comunione legale tra coniugi, e se ricorra o meno una delle eccezioni tassative alla comunione legale previste dall’art. 179 cod.civ., tra le quali non è compreso l’esercizio da parte di uno dei coniugi di un diritto di opzione, o di un precedente diritto di prelazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Cassazione si pronuncia su un tema che già più volte ha visto l'espressione di pareri controversi. Si tratta di determinare la titolarità dell'alloggio che sia stato acquistato da uno dei coniugi in vigenza della comunione legale dei beni in esito all'esercizio del diritto di opzione nell'ambito dell'assegnazione che proceda da enti previdenziali. La giurisprudenza non ha espresso un atteggiamento univoco al riguardo. A fronte dell'orientamento secondo cui il diritto all'assegnazione spetterebbe alla comunione (Cass. Civ. Sez. I, 12439/93; Cass. Civ. Sez. I, 560/90), è stato deciso nel senso dell'esclusione da essa della predetta situazione soggettiva, riconducibile ad un diritto di credito (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 6424/87; Cass. Civ., Sez. II, 16305/11).
La S.C. ha invece operato, nella fattispecie, un ragionamento di assoluta semplificazione: quello che conta sono unicamente i principi generali ricavabili in materia dal codice civile. Da un lato infatti abbiamo la forza attrattiva di cui alla lettera a) dell'art. 177 cod.civ., dall'altro le eccezioni al principio dell'acquisto in comunione che sono ricavabili dall'art. 179 cod.civ.: ne discende che, non essendo tra tali eccezioni menzionato l'esercizio da parte di uno solo dei coniugi di un diritto di opzione a rendersi acquirente in via esclusiva di un immobile, ia titolarità del bene così acquistato non può che rientrare nella comunione legale.

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