Assegnazione della casa nell'ambito di accordo di separazione: non si verifica causa di decadenza dal beneficio "prima casa" anche se l'acquisto era stato effettuato da meno di un quinquennio dalla attribuzione. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 8104 del 29 marzo 2017)
Le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro relative a beni mobili o immobili, non sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, in funzione della complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie di possibili rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale. Considerato che la ratio della norma di cui all'art. 19 della l. n. 74/1987, che prevede l'esenzione relativa a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, impedisce la decadenza dalle agevolazioni prevista al n. 4 della nota II bis, della Tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/86, va individuata nel favorire la definizione conciliativa dei rapporti patrimoniali tra coniugi, non può farsi derivare la decadenza dell'agevolazione connessa all'acquisto di un immobile dalla cessione di esso al coniuge in sede di separazione, considerato che il legislatore ha inteso disciplinare gli accordi presi in tale contesto in modo che da essi non derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli per il contribuente.